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Ordinanza — n. 25653/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merits requests and new exclusion of punishment claim.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25653/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant, an administrator of a company, challenged a first-instance conviction for safety violations by requesting acquittal and sentence mitigation without refuting the lower court's reasoning. Furthermore, the request to apply Article 131-bis of the Penal Code was rejected because it was raised for the first time in cassation without a specific request to the trial court.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it contains requests on merits or raises the applicability of Article 131-bis for the first time without a specific request to the court of first instance.

Schlagwörter

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inadmissible appeal merits requests exclusion of punishment first instance request safety violations Straferlass Widerruf des bedingten Strafvollzugs Strafmilderung nach freiem Ermessen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Artt. 146 e 159 d.lgs. n. 81 del 2008
art. 131-bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
sul punto Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep.
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Volltext

posto da: DI MAGGIO FABIO nato a MANDURIA il 05/10/1990 avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di RIMINI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DI MAGGIO Fabio - imputato del reato di cui agli artt. 146 e 159 d.lgs. n. 81 del 2008 - ha proposto appello (qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Suprema Corte) avverso la sentenza con cui il Tribunale di Rimini, in data 26/06/2025, ha condannato il ricorrente, nella qualità di amministratore della EURODIAGNOSTICA s.r.I.; ritenuto che l'impugnazione sia inammissibile, da un lato perché contenente richieste squisitamente di merito (assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale; richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio e di concessione della sospensione condizionale, anche qui senza un puntuale confronto critico con la sentenza, che aveva tra l'altro escluso il beneficio avendone il ricorrente già usufruito); ritenuto altresì, d'altro lato, che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sia inammissibile, in quanto non risulta vanamente richiesta al Tribunale di Rimini (cfr. sul punto Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01, secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità»); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle emende P.Q.M-5 .. 71. ----", . .. -7-- : 7, '.771Vittori azien a IN CANC E L LI Andrea Genti! Sezione VII Pnaie09 LUG 2026L'ASSISTENTE IARIDott.ssa Kati n t e