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Ordinanza — n. 25647/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's reasoning on trademark deception.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25647/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding the lower court's reasoning on trademark deception. The defense argued that the appellate court failed to properly assess the deceptive potential of the MOSATEC mark compared to MOSA and the falsification of the CE mark. The court ruled that such criticisms merely attacked the persuasiveness of the judgment without demonstrating manifest illogicality or contradiction, thus failing the threshold for admissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they do not allege a lack of motivation, manifest illogicality, or contradiction in the lower court's reasoning on essential aspects.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality requirement trademark deception analysis CE mark falsification MOSATEC vs MOSA confusion Strafverfolgung wegen Betrugs Identitätstäuschung Sozialhilfebetrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 517 cod. pen
Rilevato che CANGIANO Cristiano - imputato del reato di cui all'art. 517 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Volltext

posto da: CANGIANO CRISTIANO nato a NAPOLI il 15/09/1988 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;4 4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CANGIANO Cristiano - imputato del reato di cui all'art. 517 cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Macerata; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità, anche quanto alla prospettata idoneità decettiva della condotta posta in essere; ritenuto di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglìanze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia adeguatamente illustrato le ragioni della conferma della condanna, ponendo l'attenzione sulla potenzialità ingannatoria del marchio MOSATEC (rispetto a quello italiano MOSA) e sulla falsificazione del marchio CE, volto a far apparire la provenienza intracomunitaria del prodotto offerto in vendita; ritenuto che tali considerazioni impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 4mmende P.Q.MDEPOSIT IN09 LUG 2026 L'ASSISTENTE DIZIARIO Dott.ssa Kati lemente