Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 25644/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to appellate court correcting the judgment to confirm original benefits.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25644/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court corrected a material error in its judgment the day after the appeal was filed. The appellant argued for prescription of the remaining offense and violation of the prohibition against worsening the penalty, but the court noted the error correction restored the original benefits. Consequently, the appeal lacked standing as the legal situation had been remedied by the appellate court's subsequent action.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of interest if the court of appeal corrects a material error in the judgment that restores the original benefits granted in the first instance.

Schlagwörter

KI-generiert
lack of interest material error correction prohibition of reformatio in pejus prescription of offense appellate judgment correction Revision von Invalidenleistungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Revision des Strafurteils

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 159 cod. pen
288175 - 01: «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: GIAMPAOLO DOMENICO nato a SAN LUCA il 08/02/1950 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;: 4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che GIAMPAOLO Domenico - imputato dei reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. (capo A) e 181 e 142, lett. g, d.lgs. 42/2004 (capo B) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per difetto di querela quanto al capo A, e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio per il residuo capo B) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Locri (con concessione dei benefici di legge); rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del residuo reato contravvenzionale, maturata prima della sentenza impugnata, nonché violazione del divieto di reformatio in pejus (non avendo la Corte territoriale confermato la concessione dei benefici di legge accordati in primo grado); ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, perché la data del commesso reato (da ritenersi pacifica perché considerata dallo stesso ricorrente nell'ambito della censura proposta) è compresa nel perimetro applicativo della c.d. legge Orlando, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01: «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»); ritenuto che, tenuto conto dei periodi di sospensione previsti dalla predetta normativa nell'arco temporale successivo all'emissione delle due sentenze di merito, il termine prescrizionale non è pacificamente ancora decorso; ritenuto che la residua doglianza sia inammissibile per difetto di interesse, dal momento che - il giorno successivo al deposito del ricorso - la Corte reggina ha provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, aggiungendo in calce la dicitura "conferma nel resto"; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, e che - in considerazione delle peculiarità caratterizzanti il secondo motivo, il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali, ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle Asmmende P.Q.M1.54.„\-vS2A 1DEPOS:'TATA IN C A '-‘6 C- 7:, L L r.

Fil A Sczigne Vi P?'!,9,,i9 09 LUG 026 L'ASSISTENTE Dott.ssa Kat'a