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Ordinanza — n. 25639/2026 — snpen KI-generiert

Ordinanza — n. 25639/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 25639/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Rilevato che FIRPO Fabio - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, in data 08/10/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Novara; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 21/01/2026, avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., aveva indicato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 08/10/2025 con scadenza in data 07/11/2025; rilevato che detto termine è stato rispettato, essendo la sentenza stata depositata nell'ultimo giorno utile (cfr. l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc pen., è iniziato a decorrere dalla scadenza di quello indicato per il deposito, con scadenza alla data del 22/12/2025: termine che peraltro deve essere aumentato di quindici giorni, ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo il FIRPO stato dichiarato assente in giudizio; ritenuto che, considerando tale aumento, il termine per impugnare è interamente decorso alla data del 07/01/2026, e che pertanto il ricorso, depositato in data 21/01/2026, debba essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende

Legislator-Regeste

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art. 544 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25639/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 7 d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, in data 08/10/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Novara; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 21/01/2026, avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., aveva indicato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 08/10/2025 con scadenza in data 07/11/2025; rilevato che detto termine è stato rispettato, essendo la sentenza stata depositata nell'ultimo giorno utile (cfr. l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc pen., è iniziato a decorrere dalla scadenza di quello indicato per il deposito, con scadenza alla data del 22/12/2025: termine che peraltro deve essere aumentato di quindici giorni, ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo il FIRPO stato dichiarato assente in giudizio; ritenuto che, considerando tale aumento, il termine per impugnare è interamente decorso alla data del 07/01/2026, e che pertanto il ricorso, depositato in data 21/01/2026, debba essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende

Schlagwörter

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Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch Klagefrist Ablauf der gesetzlichen Frist Verjährungseinrede Angemessenheit der Verfahrensdauer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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art. 544 comma 3 cod. proc. pen
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Volltext

posto da: FIRPO FABIO nato a PAVIA il 18/04/1973 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che FIRPO Fabio - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, in data 08/10/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Novara; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 21/01/2026, avverso la sentenza che, ai sensi dell'art. 544 comma 3 cod. proc. pen., aveva indicato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 08/10/2025 con scadenza in data 07/11/2025; rilevato che detto termine è stato rispettato, essendo la sentenza stata depositata nell'ultimo giorno utile (cfr. l'attestazione di cancelleria a margine della sentenza), e che quindi il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc pen., è iniziato a decorrere dalla scadenza di quello indicato per il deposito, con scadenza alla data del 22/12/2025: termine che peraltro deve essere aumentato di quindici giorni, ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo il FIRPO stato dichiarato assente in giudizio; ritenuto che, considerando tale aumento, il termine per impugnare è interamente decorso alla data del 07/01/2026, e che pertanto il ricorso, depositato in data 21/01/2026, debba essere dichiarato inammissibile per tardività, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M